Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Successiva restituzione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che incassi somme di spettanza del cliente, trattenendole e restituendole solo quando il cliente si attivava per il recupero del credito verso la controparte che le aveva versate all’avvocato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 27 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 26 marzo 2007, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 26 Marzo 2007 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 27 Febbraio 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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