Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione – Mancanza di autorizzazione da parte del cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme a compensazione non autorizzata dal cliente, nessun valore autorizzativo può, infatti, essere attribuito ad una generica dicitura sul mandato, dovendo il diritto di ritenzione essere regolato da una prescrizione pattizzia intercorrente tra le parti e in cui l’oggetto della prestazione deve essere ben determinato, in quanto il cliente deve conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 23 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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