Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di specificare le somme avute in ragione del mandato, si impossessi dei ruoli-statini delle udienze e li falsifichi alterando il suo cognome, richieda compensi eccessivi e non dovuti con diffida di adire le vie legali in caso di inadempimento, omettendo peraltro di inviare le bozze di notula relative alla propria attività professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 29 maggio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 29 Maggio 2002 (sospensione)
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