Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda ingenti e immotivate somme a garanzia dell’attività da intraprendere restituendole con molto ritardo e che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 17 marzo 2007, n. 17
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 17 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 26 Novembre 2001 (sospensione)
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