Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso espletamento del mandato – Notizie false al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto non depositando un atto di appello e successivamente di false informazioni al cliente sullo stato della causa mostrandogli l’atto d’appello, in realtà mai depositato. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 26 Marzo 2007 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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