Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto non depositando un atto di appello e successivamente di false informazioni al cliente sullo stato della causa mostrandogli l’atto d’appello, in realtà mai depositato. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 26 Marzo 2007 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 2005
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