Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di informare il cliente sullo stato della causa, firmi non autorizzato atti di transazione e quietanza e si appropri delle somme incassate relative al risarcimento riconosciuto dalla assicurazione al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 16 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 16 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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