Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di informare il cliente sullo stato della causa, firmi non autorizzato atti di transazione e quietanza e si appropri delle somme incassate relative al risarcimento riconosciuto dalla assicurazione al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 16 dicembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 16 Dicembre 2003
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