Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta di dare o dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica, non restituisca i documenti in suo possesso, si renda irreperibile e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MORGESE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 19 Marzo 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Giugno 2000 (cancellazione)
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