Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Espletamento del mandato condizionato al pagamento delle proprie spettanze professionali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che condizioni l’espletamento del mandato al pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

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