Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di difesa e correttezza a cui il professionista è tenuto l’avvocato che rinunci all’incarico il giorno prima dell’udienza, comunicando a mezzo fax tale rinuncia il giorno stesso dell’udienza , non presentandosi alla stessa e lasciando così il cliente privo di difesa. Infatti e’ dovere dell’avvocato garantire la difesa ed evitare che l’interruzione del rapporto professionale possa pregiudicare il diritto del cliente di essere difeso. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 22 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 04 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 22 Luglio 2005
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