Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza – Richiesta di compensi eccessivi e non dovuti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi eccessivi e non dovuti in relazione alla attività svolta. Anche un eventuale accordo con la parte per la determinazione del compenso non può prescindere dalla riconducibilità dello stesso alla attività effettivamente svolta. (Nella specie il professionista aveva chiesto un compenso per l’attività che in realtà non aveva svolto, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 5 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 05 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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