Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e probità – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato non presentandosi alle udienze fissate pur avendo percepito per l’incarico ricevuto e l’attività non svolta delle somme di denaro in acconto. (Nella specie è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare e inflitta la sanzione della censura, anche in considerazione della volontà di ravvedimento e della restituzione delle somme percepite in acconto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 30 Maggio 2007 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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