Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto non compiendo gli atti necessari della difesa e che dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica. (Nella specie, in considerazione del ravvedimento del ricorrente, che in parte ha ammesso la sua responsabilità, e della giovane età dello stesso la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 19 Marzo 2007 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 2004 (sospensione)
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