Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito presso l’ufficio di una società, condividendone, peraltro, l’utenza telefonica e ponga in essere una ipotesi di accaparramento di clientela offrendo prestazioni professionali a terzi a mezzo di una associazione di mutilati e invalidi civili il cui rappresentante si recava a casa dei potenziali clienti per convincerli a conferire l’incarico al professionista stesso. (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 16 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 08 Ottobre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 16 Gennaio 2006
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