Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e lealtà – Richiesta di acconti – Omesso espletamento del mandato – Informazioni false sull’esito della causa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica. (Nella specie è stata ritenuta congrua e inflitta la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 26 marzo 2007, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 26 Marzo 2007 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Aprile 2005
Giurisprudenza CNF

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