Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di probità e decoro – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive verso la controparte. Infatti, nel diritto a svolgere la difesa nel modo più ampio e insindacabile e la tutela dell’onore e decoro della controparte prevale il primo nel senso che l’offesa all’onore e al decoro realizza una responsabilità nelle ipotesi in cui le espressioni siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 17 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. GRIMALDI), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 26 Febbraio 2007 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 17 Novembre 2004 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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