Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive verso il collega di controparte in una lettera allo stesso inviata, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare il successivo chiarimento e la composizione bonaria della questione. (Nella specie è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare e inflitta la sanzione dell’avvertimento, all’avvocato che in uno scambio di corrispondenza con il collega di controparte aveva affermato “..la sua inconfondibile rozzezza nei miei confronti per la per la vicenda in oggetto..”, “.. mi rendo purtroppo conto che a lei interessa solo la causa da un punto di vista professionale ed economico”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 21 settembre 2007, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 21 Settembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 2005
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