Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, facendo apporre la formula esecutiva su un atto di compravendita e agendo a mezzo dell’ufficiale giudiziario, ometta di informare il collega di controparte dell’intenzione di agire per il rilascio dell’immobile di cui si controverteva con modalità anomale, derivanti da tale esecutività. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 04 Luglio 2007 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 02 Dicembre 2005 (censura)
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