Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che invii una lettera direttamente alla controparte mandandone una copia al legale avversario per sollecitare la stessa ad una condotta collaborativa. Il codice deontologico, infatti, nel sancire il divieto di corrispondenza prevede delle eccezioni relative all’ipotesi in cui il professionista debba richiedere alla controparte “particolari comportamenti o intimare messe in mora ed evitare trascrizioni o decadenze” e sempre peraltro a condizione che ne venga inviata una copia, per conoscenza, al legale avversario. (Nella specie il professionista è stato assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 21 Settembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 09 Novembre 2005
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