Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Azione contro il collega – Comunicazione al C.d.O. per l’esperimento del tentativo di conciliazione – Limiti a tale obbligo.

A seguito della modifica del codice deontologico forense, l’obbligo previsto dall’articolo 22 della preventiva comunicazione al C.d.O. dell’intenzione di agire contro il collega per l’esperimento del tentativo di conciliazione, deve intendersi limitato solo all’ipotesi in cui la controversia riguardi fatti attinenti all’esercizio della professione e la comunicazione non pregiudichi il diritto da tutelare. Pertanto, non commette illecito disciplinare l’avvocato che non comunichi preventivamente al C.d.O. l’avvio di una azione contro il collega e nell’interesse di una propria cliente per la risoluzione di un contratto di locazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 30 Maggio 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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