E’ deontologicamente corretto e non configura gli estremi del conflitto di interessi il comportamento del professionista che divenga proprietario di quote di beni venduti dal cliente per il tramite di una società di capitali di cui egli possieda una quota di partecipazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 30 Ottobre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Luglio 2003
0 Comment