Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, non autorizzato, trattenga somme di spettanza del cliente e ne restituisca una parte solo dopo l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto nei confronti dell’avvocato che dopo aver incassato somme di spettanza del cliente, tratteneva l’intero importo e non solo la parte prevista a compensazione delle proprie competenze professionali, e restituiva quanto dovuto solo dopo l’apertura del procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 4 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 26 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Maggio 2005 (sospensione)
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