È obbligo del professionista tenere informato il cliente non solo dell’evoluzione processuale e delle ipotesi di soluzione del processo, ma anche delle proprie scelte tecniche anche se queste possono portare alla mortificazione delle speranze dell’assistito.
L’incuria sulla informativa, ben diversa dalla incuria nell’esercizio dei doveri di assistenza dei clienti, incide in modo ridotto, sul più generale dovere di corretto comportamento. (Accoglimento parziale del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 14 aprile 1993, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 14 Aprile 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1992
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