Tuttavia questo principio non può considerarsi violato in considerazione del lasso di tempo intercorso (nella specie: 10 mesi) tra il momento della cessazione dell’incarico precedente e della assunzione del nuovo. Tanto più quando per particolari circostanze l’avvocato non era in condizioni da utilizzare elementi di conoscenza assunti nel precedente rapporto difensivo. (Cessazione della materia del contendere).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 maggio 1993, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 12 Maggio 1993 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Maggio 1992
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