Norme deontologiche – Dovere di verità – Autentica di firma di procura – Firma successivamente ritenuta falsa – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

L’autenticazione della firma di procura alla lite da parte dell’avvocato non richiede che egli abbia personalmente ricevuto la sottoscrizione da parte del cliente, pertanto non può ritenersi responsabile deontologicamente l’avvocato che abbia autenticato una firma risultata falsa ove non vi sia la prova che la procura attestasse che la sottoscrizione era avvenuta in presenza del professionista medesimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 24 aprile 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 176

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 28 Dicembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Aprile 2004
Giurisprudenza CNF

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