Norme deontologiche – Dovere di segretezza – Diffusione di notizie riservate – Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che informi terze persone di fatti relativi ad un procedimento penale per il quale aveva ricevuto mandato da un proprio cliente. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi cinque è stata ridotta a mesi due per aver il professionista inviato a terze persone estranee al mandato la richiesta di pagamento delle proprie spettanze professionali con allegata una memoria difensiva in cui erano contenute notizie relative ad un procedimento penale che vedeva coinvolta una propria cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 27 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 luglio 2007, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 04 Luglio 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 27 Ottobre 2005 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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