Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Accaparramento di clientela – Denaro ad un terzo assicuratore affinché invii clienti – Illecito disciplinare.

L’avvocato che prometta e corrisponda ad un terzo assicuratore somme di denaro affinché lo stesso induca i propri assicurati, che avessero subito danni in sinistri stradali, ad avvalersi delle prestazioni professionali dell’incolpato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità e configurante una vietata ipotesi di accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 25 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 25 Ottobre 2004 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment