Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che emetta un assegno risultato successivamente insoluto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 126
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 17 Dicembre 2003
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