Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi una firma apocrifa su una procura a margine di un atto d’appello, non emetta fattura a fronte di compensi professionali percepiti, trattenga somme di spettanza del cliente e vedendosi non confermato il mandato per l’attivazione del grado successivo del giudizio richieda un compenso professionale maggiore di quello precedentemente indicato e ulteriore rispetto a quello in precedenza percepito. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 16 Luglio 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Aprile 2005 (sospensione)
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