Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi in una procedura esecutiva un documento falso ai fini di ottenere la sospensione della procedura stessa e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 luglio 2007, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 16 Luglio 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Giugno 2006 (cancellazione)
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