Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro se abbia o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti che possano pregiudicarne l’autonomia e ledere i doveri di indipendenza e imparzialità propri della funzione arbitrale ricoperta, o se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. ( Nella specie in considerazione del nuovo testo dell’art. 55 del codice deontologico la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 21 Settembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 11 Giugno 2003
0 Comment