Norme deontologiche – Dovere di difesa – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, provocando peraltro a causa del suo comportamento gravi danni al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Spoleto, 10 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 197

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera del 10 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

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