Norme deontologiche – Dovere di difesa – Omessa presenza in udienza – Omessa comunicazione al giudice dell’impedimento a partecipare – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di espletare il mandato ricevuto non partecipando all’udienza per la difesa della parte assistita ed omettendo, altresì, di comunicare al giudice il proprio impedimento. (Nella specie, in considerazione del fatto che l’avvocato ha successivamente prodotto, a giustificazione dell’impedimento, un certificato medico in cui si attestava uno stato febbrile che gli impediva di partecipare, la sanzione dell’avvertimento è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 luglio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Luglio 2004
Giurisprudenza CNF

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