Norme deontologiche – Dovere di difesa – Assenza in udienza per impedimento improvviso dovuto a motivi di salute – Omessa preventiva comunicazione al giudice – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, colto da malore improvviso, non possa partecipare all’udienza e non possa neppure comunicare al giudice il suo impedimento, a nulla rilevando il fatto che il professionista abbia documentato tale improvviso malore con prove testimoniali e non con un certificato medico, se comunque il professionista sia credibile per i suoi buoni precedenti e per il suo comportamento sempre corretto e leale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 198

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Novembre 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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