Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga, restituendole solo dopo lungo tempo, somme del cliente a compensazione, peraltro non autorizzata, delle proprie spettanze professionali e se pur richiesto ometta di dare allo stesso il dovuto rendiconto. (Nella specie considerando i buoni precedenti e la vicenda professionale nella quale il professionista aveva per lungo tempo assistito l’esponente senza mai ricevere alcun fondo spese, ma anticipandole personalmente, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 21 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 21 Settembre 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 21 Giugno 2002 (sospensione)
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