Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si ponga in conflitto economico di interessi con il proprio cliente e successivamente eserciti pressioni sullo stesso per indurlo a revocare l’esposto presentato al Consiglio dell’ordine contro di lui. (Nella specie è stato ritenuto responsabile disciplinarmente ed è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due all’avvocato che aveva indotto in errore la propria cliente facendole locare un immobile alla propria convivente che poi si rifiutava di riconsegnarlo alla scadenza prevista e, successivamente al comportamento tenuto, esercitava pressioni affinché la cliente revocasse l’esposto presentato all’ordine professionale contro di lui). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 08 Novembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Dicembre 2005
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