Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione delle proprie spettanze professionali, omettendo di redigere notula dettagliata dei compensi effettivamente dovuti e ometta di svolgere le attività richiestegli dai clienti e finalizzate ad attivare la polizza da lui stipulata per il rimborso delle spese relative alla assistenza legale svolta. (Nella specie, in considerazione della avanzata età del professionista e della esiguità delle somme la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 16 Luglio 2007 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Luglio 2005 (cancellazione)
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