Le scelte difensive operate dal professionista nella trattazione della causa sono discrezionali e insindacabili e non possono essere oggetto di giudizio disciplinare salvo l’ipotesi in cui non appaiono improntate a manifesta incuria e negligenza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 18 luglio 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 04 Luglio 2007 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Luglio 2005 (sospensione)
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