Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rifiuto di un pagamento offerto alla controparte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver concordato con la controparte un pagamento lo rifiuti adducendo eccezioni già sollevate prima dell’accordo transattivo, così non ottemperando all’accordo stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 17 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MORGESE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 08 Novembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Febbraio 2003
Giurisprudenza CNF

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