Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga le somme avute in ragione del mandato omettendo di adempiere all’incarico ricevuto. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti la sanzione della cancellazione dall’albo è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per dodici mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 04 Luglio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 02 Dicembre 2005
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