Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente restituendole con un mese di ritardo. (Nella specie, in considerazione del ritardo di una solo mese nella restituzione delle somme la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 18 luglio 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 04 Luglio 2007 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Luglio 2005 (sospensione)
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