Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare il rendiconto, trattenga somme di spettanza del cliente incassate in una procedura esecutiva, ometta altresì la restituzione dei titoli esecutivi e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti, della lunghezza del procedimento disciplinare e quindi del lungo tempo trascorso dalla commissione dell’illecito, la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata sostituita dalla sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 18 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 21 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 18 Novembre 1999 (sospensione)
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