Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Rapporti con la parte assistita – Violazione del divieto di rapporti del minore con il genitore imposto dal tribunale dei minorenni – Ipotesi di insussistenza.

E’ compito del professionista comunicare ai propri clienti tutti gli atti ad essi indirizzati, pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che comunicando alla propria cliente il provvedimento del giudice, abbia indirettamente messo a conoscenza la propria assistita, perché scritto nell’atto stesso, dell’indirizzo dell’istituto presso cui la figlia era ospitata contravvenendo al divieto posto dal giudice di rapporti tra la minore e il genitore. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente e quindi assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 30 Maggio 2007 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Aprile 2005
Giurisprudenza CNF

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