Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di terzi. (Nella specie è stata confermata la azione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 24 Novembre 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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