Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Adempimento delle obbligazioni – Condizionamento all’effettiva realizzazione dell’accordo – Correttezza – Illecito deontologico – Non sussiste.

E’ deontologicamente corretto il comportamento del professionista che condizioni l’adempimento delle proprie obbligazioni all’effettiva realizzazione e conclusione dell’accordo da cui le obbligazioni medesime discendano. (Nella specie l’avvocato aveva condizionato il pagamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile alla sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile stesso, che in realtà gli altri due colleghi non volevano più sottoscrivere). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 28 Dicembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

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