Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Mandato alle liti conferito all’insaputa del professionista e del cliente – Omesso svolgimento dell’attività – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

E’ deontologicamente corretto il comportamento del professionista che sia stato, sua insaputa, indicato come destinatario di un mandato alle liti, e che saputolo dichiari immediatamente la sua estraneità all’incarico. (Nella specie è stata confermata l’assoluzione per il professionista che si era visto indicato in un mandato alle liti quando in realtà egli non conosceva neppure la presunta cliente né era a conoscenza del mandato conferitogli). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 7 giugno 2007, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 07 Giugno 2007 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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