Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda l’iscrizione all’albo ad un consiglio dell’ordine tacendo di una precedente cancellazione dall’albo professionale effettuata per motivi disciplinari da un altro consiglio, e che, successivamente, così ottenuta illegittimamente l’iscrizione, chieda il trasferimento ad altro C.d.O. nella piena consapevolezza di non avervi diritto. (Nella specie, in considerazione del corretto comportamento successivamente tenuto dal professionista la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata ridotta a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 2 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 19 marzo 2007, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 19 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 02 Novembre 2004 (sospensione)
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