Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in una procedura fallimentare incassi somme omettendo di emettere la relativa fattura, suggerisca atti illeciti al proprio assistito e richieda compensi eccessivi rispetto all’attività svolta, anche in relazione a quanto già percepito. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata ridotta a mesi nove). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 giugno 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 27 Giugno 2003
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