Dovere di correttezza e probità – Dovere di riservatezza – Dichiarazioni alla stampa enfatizzanti l’attività svolta – Pubblicità ingannevole – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in numerosi articoli di stampa enfatizzi la propria attività professionale e le proprie competenze, autoreferenziandosi specialista in alcuni settori, spendendo il nome dei clienti e rilasciando dichiarazioni, relative all’attività svolta, che avrebbero dovuto rimanere riservate. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 9 ottobre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 09 Ottobre 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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