Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di indipendenza – Avvocato nominato arbitro – Precedente rapporto di clientela con una delle parti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 189

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Gennaio 2005
Giurisprudenza CNF

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