Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 gennaio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Gennaio 2005
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