Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che abitualmente detenga nel proprio studio sostanze stupefacenti di cui faccia uso con modalità incidenti sull’attività professionale tali da compromettere l’immagine della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo per l’avvocato che acquistava sostanze stupefacenti dai propri clienti e ne faceva uso in loro compagnia). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Marzo 2004 (cancellazione)
0 Comment